Pochi testi hanno influenzato la storia del diritto così profondamente come un breve trattato pubblicato in forma anonima nel 1764. A scriverlo fu un giovane aristocratico milanese di appena 26 anni, Cesare Beccaria, da sempre immerso negli ambienti intellettuali dell’Illuminismo lombardo. In una manciata di pagine, Dei delitti e delle pene mise in discussione alcune pratiche e concetti come tortura, pena di morte e arbitrio dei giudici, diventando un punto di riferimento per giuristi, filosofi e legislatori.
Chi era Cesare Beccaria
Cesare Beccaria Bonesana, marchese di Gualdrasco e di Villareggio, nacque a Milano il 15 marzo 1738 a Milano da una famiglia della nobiltà meneghina. Ricevette la sua educazione a Parma in un collegio di gesuiti per poi proseguire gli studi e laurearsi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1758. Nel 1761 sposò Teresa de Blasco, nobildonna spagnola, da cui ebbe quattro figli tra cui Giulia, futura madre di Alessandro Manzoni.
Tornato a Milano dopo gli studi, Beccaria conobbe i fratelli Pietro e Alessandro Verri, fondatori della scuola illuministica milanese e del periodico Il Caffè. In quegli anni, attorno ai Verri si riuniva l’Accademia dei Pugni, un gruppo di intellettuali che voleva rianimare la cultura e le istituzioni lombarde basandosi sulle idee di Montesquieu, Helvétius, Rousseau, Diderot e Hume.
Fu proprio grazie a queste conoscenze che Beccaria decise di dedicarsi al tema della giustizia. Pietro Verri si occupava da tempo dei problemi della tortura, mentre il fratello Alessandro conosceva bene le condizioni delle prigioni milanesi e le prassi dei tribunali in quanto era protettore dei carcerati. Incoraggiato dai Verri, tra il 1763 e il 1764, Beccaria compose Dei delitti e delle pene, pubblicato poi a Livorno nell’estate del 1764 in forma anonima per evitare rischi di censura.
Dei delitti e delle pene
Focus centrale del trattato è stabilire quale sia il rapporto più giusto e utile tra i delitti e le pene. Beccaria definisce il principio di legalità: solo le leggi possono stabilire i reati, e solo il legislatore, in quanto rappresentante della società, può farlo. Ai giudici spetta il compito di applicare la norma in caso di reato, e non può interpretarla a proprio piacimento, altrimenti la certezza del diritto si trasforma in incertezza per ogni cittadino.
Beccaria, poi, si oppone fermamente all’uso della tortura, un’offesa alla società civile poiché viola i principi di umanità e dignità. Questa pratica è crudele ed inefficace perché può spingere un innocente a confessare pur di porre fine alle sofferenze e ingiurie subite. L’imputato, inoltre, non può essere ritenuto colpevole prima della sentenza e non può subire ripercussioni da parte della società finché la sua responsabilità non è accertata.
Il trattato poi si concentra sul concetto stesso della pena, che per Beccaria deve essere proporzionale rispetto la gravità del delitto commesso (un omicidio, per esempio, non può essere punito allo stesso modo di un reato minore come un furto). Deve essere certa, non violenta e a scopo rieducativo, educando il colpevole a non commettere più altri delitti e far sì che possa reintegrarsi nella società.
Infine, Beccaria si oppone alla pena di morte poiché lo Stato non ha diritto di togliere la vita ad un individuo. La pena capitale è inoltre giudicata come non necessaria e inutile come deterrente, proponendo alternative come la reclusione duratura e il lavoro, che permettono al colpevole di riflettere su ciò che ha fatto, e di investire nella prevenzione, a partire dall’educazione e dalla creazione di leggi chiare e comprensibili.
L’influenza culturale dell’opera
Dei delitti e delle pene ebbe subito successo. Nel 1766 fu tradotto in francese, fu successivamente commentato da Voltaire e venne tradotto nelle principali lingue europee, contribuendo ad orientare il pensiero in materia di giustizia penale dell’epoca.
La Chiesa inserì il trattato nell’indice dei libri proibiti poiché Beccaria distingueva il reato (un’offesa giudicabile e punibile dallo Stato) dal peccato (giudicabile e punibile solamente da Dio), tuttavia le sue idee influenzarono le riforme di diversi Paesi: Caterina II di Russia promosse una riforma del codice penale ispirandosi a Beccaria, nel 1786 il Granducato di Toscana fu il primo Stato al mondo ad abolire formalmente la pena capitale e la tortura con il Codice Leopoldino. L’influenza raggiunse anche le colonie americane, dove Thomas Jefferson e i padri fondatori degli Stati Uniti ne presero spunto per le leggi costituzionali, in particolar modo quelle legate al porto d’armi, per Beccaria un utile strumento di deterrenza del crimine.
Nei secoli successivi, i principi introdotti da Beccaria come quello di legalità, di presunzione di innocenza e finalità rieducativa della pena sono entrati nelle costituzioni e nelle carte internazionali. In Italia l’articolo 27 della Costituzione stabilisce i principi fondamentali della responsabilità penale che è personale, la presunzione di innocenza, l’umanità della pena tesa alla rieducazione, e l’abolizione della pena di morte.
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