Percorsi abilitanti 30 e 60 CFU: pubblicato il Decreto ministeriale

da | Apr 30, 2024 | Mondo Scuola

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto n.621 del 22 aprile 2024 che stabilisce le norme relative l’inizio dei percorsi universitari ed accademici per la formazione e abilitazione dei docenti di posto comune, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), delle scuole secondarie di I e II grado per l’anno accademico 2023/2024.

Pubblicato anche il connesso decreto n.620 che disciplina la riserva di posti, che complessivamente sono 51.753 per i percorsi.

Percorsi abilitanti e costi

L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:

a) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;

b) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;

c) percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;

d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;

e) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

Per i corsi da 60 CFU/CFA il costo massimo stabilito è pari a 2.500 euro, mentre per i corsi da 30 CFU/CFA il costo massimo è di 2.000 euro.

Modalità di ammissione ai percorsi

Come da decreto, le modalità di ammissione sono le seguenti:

  • Ogni candidato può presentare domanda di partecipazione per i percorsi relativi alla stessa classe di concorso in una sola istituzione.
  • Se il numero di domande di ammissione per i percorsi di cui al punto a) del comma 1 dell’articolo 2 supera i posti autorizzati, i criteri per l’accesso sono stabiliti nell’allegato B, che fa parte integrante del decreto. Si applica anche l’articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620. Se le domande dei candidati beneficiari della riserva superano i posti riservati, si seguono i criteri indicati nell’allegato A del suddetto decreto ministeriale.
  • Se le domande di ammissione per i percorsi di cui al punto b) del comma 1 dell’articolo precedente superano i posti autorizzati e riservati, si seguono i criteri dell’allegato A al decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620.
  • Se le domande di ammissione per i percorsi di cui al punto c) del comma 1 dell’articolo precedente superano i posti autorizzati, si seguono i criteri stabiliti nell’allegato B del decreto.

In tutti i casi, i candidati sono ammessi ai corsi in base all’ordine della graduatoria di merito.

Attività di tirocinio e riserva per i precari

Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a dodici ore.

Per l’anno accademico 2023/2024 è prevista una riserva di posti per:

  • Docenti che hanno svolto servizio presso istituzioni scolastiche statali o presso scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti
  • Coloro che hanno sostenuto (e non vinto) il concorso “straordinario bis”.

Per l’accesso ai percorsi di 30 CFU/CFA abilitanti per l’anno accademico 2023/2024 la riserva di posti è pari al 45% dei posti autorizzati. Per il secondo e terzo ciclo la riserva di posti sarà del 35%. Per altri dettagli si prega di consultare l’allegato A del decreto ministeriale.

Titoli esteri

I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero, sono ammessi a partecipare ai percorsi di formazione, previa presentazione del titolo direttamente presso l’istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.