di Francesco Pigozzo e Daniela Martinelli
Il Consiglio dell’Unione Europea, detto anche semplicemente Consiglio, è l’istituzione che rappresenta i governi nazionali nel processo decisionale dell’Unione. Svolge funzioni legislative che nella procedura ordinaria sono del tutto simili a quelle di una camera degli Stati o “senato federale” accanto alla prima camera che è il Parlamento.
Ma i membri del Consiglio sono i Ministri o sottosegretari dei governi nazionali, non senatori eletti per rappresentare gli Stati, e questo fa una grande differenza rispetto agli ordinamenti federali: i lavori del Consiglio sono preparati infatti secondo le regole della negoziazione diplomatica più che della democrazia rappresentativa.
“COMITOLOGY”
Le proposte legislative della Commissione sono esaminate dal Consiglio anzitutto all’interno degli “organi preparatori”: oltre 150 fra gruppi e comitati specializzati per ambiti specifici e composti da funzionari degli Stati membri che analizzano e discutono ogni proposta in senso tecnico. Spetta alla Presidenza del Consiglio, assistita da un segretariato permanente, decidere di volta in volta a quali gruppi deferire ciascuna proposta legislativa.
La Presidenza è assicurata a rotazione da ciascuno Stato membro dell’UE per un periodo di 6 mesi: gli Stati la cui presidenza è in calendario nel semestre precedente e in quello successivo collaborano con la Presidenza in carica (trio di presidenza).
IL COREPER
Discussioni, risultati ed eventualmente gli accordi specifici già maturati all’interno dei gruppi confluiscono nei lavori del Comitato dei Rappresentanti Permanenti – il COREPER. Si tratta di un organo vitale per il funzionamento intergovernativo dell’unione Europea, che si riunisce con cadenza settimanale ma opera di fatto giornalmente per dare continuità e coerenza alla cooperazione intergovernativa.
Composto dagli ambasciatori di ciascuno Stato membro presso l’Unione, il COREPER prepara i lavori di ciascuna riunione del Consiglio portando il più avanti possibile la ricerca di accordi e il chiarimento dei punti di disaccordo fra gli Stati membri su ciascuna proposta legislativa, ambito di discussione o tema all’ordine del giorno.
L’ultima parola e il voto in merito a ciascuna questione, tuttavia, spettano solo alle riunioni dei Ministri o loro delegati, che concludono l’iter decisionale interno al Consiglio. Perché il Consiglio voti è sufficiente che sia presente la maggioranza dei membri – anche se ovviamente è interesse di ogni Stato essere sempre presente.
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