Mobilità personale docente, educativo ed ATA 2024/2025: tutte le scadenze, chi può presentare domanda e chi no

da | Feb 27, 2024 | Mondo Scuola

Con l’ordinanza ministeriale del 23 febbraio 2024, il Ministero ha dato il via alle procedure di mobilità per il personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2024/2025.

Quando presentare domanda

I termini per la presentazione della domanda sono:

  • Personale docente: dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024. Gli esiti saranno pubblicati il 17 maggio 2024
  • Personale educativo: dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024. Gli esiti saranno pubblicati il 22 maggio 2024
  • Personale ATA: dall’8 marzo al 25 marzo. Gli esiti saranno pubblicati il 27 maggio 2024
  • Insegnanti di religione cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile (su apposito modello). Gli esiti saranno pubblicati il 30 maggio 2024.

Dove presentare la domanda

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line. Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. È possibile accedere anche con le credenziali SPID.

La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza. Entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.

Chi può presentare la domanda

La domanda di mobilità può essere presentata da tutti i docenti che non hanno vincolo triennale di permanenza o che si trovano nelle condizioni previste dall’Integrazione del 21 febbraio. Si tratta delle seguenti categorie:

  • Genitori di figli di età inferiore a 12 anni; se adottivi ed affidatari di minore, l’età si intende entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età.
  • Coloro che beneficiano della legge 104/92 art.21 e art.33 commi 3, 5 e 6.
  • Coloro che fruiscono di riposi e permessi di cui all’art.42 del DLgs 151/01 (congedo straordinario) nell’ordine di priorità espressamente previsto.
  • Coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2 commi 2 e 3 della Legge 118/71.
  • Medesime disposizioni di deroga al blocco sulla sede, sono garantite ai DSGA nominati da procedura concorsuale.

Chi non può presentare la domanda

  • Docenti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica l’1/9/2023 (o solo giuridica, se individuati in ruolo dopo il 31/8/2023); inclusi i docenti assunti dal concorso straordinario bis con contratto a tempo determinato l’1/9/22 e a tempo indeterminato l’1/9/23 (non hanno infatti retrodatazione giuridica della nomina in ruolo).
  • Docenti che hanno ottenuto un movimento nel proprio comune di titolarità nell’anno scolastico 2022/23 o 2023/24 con codice puntuale di scuola oppure di “comune” o “distretto”.
  • Docenti che hanno ottenuto un movimento provinciale fuori dal proprio comune di titolarità nell’anno scolastico 2023/24 con codice puntuale di scuola.
  • Docenti che hanno ottenuto un movimento in altra provincia nell’anno scolastico 2023/24 con codice puntuale di scuola.

Le guide alla compilazione del Ministero